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INTRODUZIONE

Quanto segue ha lo scopo di fornire uno stralcio delle principali informazioni contenute nella legislazione vigente relative ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Tali informazioni non possono essere ritenute esaustive, pertanto si raccomanda la presa visione dei testi di legge richiamati.

DEFINIZIONE DI DPI

qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta al lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 40 – D.L.vo n. 626/94)

  • gli indumenti da lavoro ordinari e uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
  • le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  • le attrezzature di protezione individuale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
  • le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
  • i materiali sportivi;
  • i materiale per l’autodifesa e per la dissuasione;
  • gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi;

 

USO DEI DPI

REQUISITI DEI DPI
(art. 12 D.L.vo n. 626/94)

I DPI devono essere:

  • conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475;
  • adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
  • adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  • tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  • potere essere adattati all’utilizzo secondo le sue necessità;
  • tra loro compatibili, in caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio o dei rischi corrispondenti.

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