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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (art. 43 D.Lvo n. 626/94)

Il datore di lavoro deve scegliere il DPI più idoneo alle proprie esigenze ricercando sul mercato quanto di meglio ci possa essere in funzione delle caratteristiche e dei requisiti necessari per provvedere a un’adeguata protezione dei lavoratori.
Ai fini della scelta deve:

  • effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
  • individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi identificati nella valutazione tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
  • valutare, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d’uso di cui all’art. 45 del D.Lvo n. 626/94, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e raffrontarle con quelle individuate in precedenza;
  • aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione;
  • individuare le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione dell’entità del rischio, della frequenza dell’esposizione al rischio, delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e delle prestazione dei DPI.

Ai fini della gestione dei DPI deve:

  • fornire ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti all’articolo 42 e dal decreto di cui all’articolo 45 comma 2 (marcatura CE con relativo possesso dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza);
  • mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
  • provvedere affinché i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
  • fornire informazioni comprensibili per i lavoratori;
  • destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
  • informare preliminarmente il lavoratore da quali rischi il DPI lo protegge;
  • rendere disponibile nell’azienda e nell’unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
  • assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

L’addestramento è richiesto obbligatoriamente:

  1. per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, appartenga alla terza categoria (rischi di morte, lesioni gravi o a carattere permanente);
  2. per i dispositivi di protezione dell’udito.

 

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 44 D.Lvo n. 626/94)

I lavoratori che impiegano i DPI devono obbligatoriamente:

  • sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’art. 43, comm. 4 lett. g) e 5;
  • utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato;
  • avere cura dei DPI messi a loro disposizione;
  • non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa;
  • seguire, al termine dell’utilizzo, le procedure aziendali in materia di riconsegna del DPI;
  • segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al responsabile preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

CERTIFICAZIONE CE (D.Lvo 4/12/1992 n. 475 e D.Lvo 2/1/1997 n.10)

Tutti i DPI devono essere sottoposti alle procedure di certificazione previste nel rispetto dei decreti legislativi (decreti di recepimento della direttiva europea 89/686/CEE e sue modifiche)
La procedura di certificazione CE impone al fabbricante l’assunzione della responsabilità di garantire che il DPI “possiede i requisiti essenziali di salute e di sicurezza” previsti nell’allegato II del D.Lvo n. 475/92.
La certificazione CE presuppone la suddivisione dei DPI in 3 categorie in funzione dei tipi di rischio da cui proteggono e prevede le seguenti modalità:

                 CATEGORIE                                     Art. 4 D.Lvo 475/92                   SISTEMI DI CERTIFICAZIONE                                           Art 5,7,8,9 e 10 D.Lvo 475/92
I Solo per rischi minori: DPI di progettazione semplice per rischi di lieve entità Semplice dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore sotto la propria responsabilità (autocertificazione)
II DPI per i rischi che non rientrano nelle altre due categorie Attestazione CE rilasciata da un organismo notificato (solo in fase di progettazione del DPI)
III DPI di progettazione complessa contro rischi di morte, lesioni gravi o a carattere permanente Attestazione CE rilasciata da un organismo notificato con controllo annuale del prodotto nelle seguenti forme (a scelta del costruttore): CONTROLLO DEL PRODOTTO FINITO – CONTROLLO DEL SISTEMA DI QUALITA’

MARCATURA DEL DPI

E’ una marcatura obbligatoria per legge e deve comparire su ogni DPI.
Dal 1° gennaio 1997 la marcatura CE è così composta:

I CAT. II CAT. III CAT.
CE CE CE 0302

La marcatura può non comparire sul DPI solamente se si può dimostrare che la stessa può compromettere i requisiti di salute e di sicurezza o se la superficie disponibile non è sufficiente allo scopo.
In questo caso la marcatura CE deve essere apposta sulla confezione più prossima al DPI.

Oltre alla marcatura CE, tutti i DPI devono riportare un’adeguata marcatura che deve contenere almeno:

  • nome, marchio o altro sistema di riconoscimento del costruttore;
  • riferimento al modello;
  • se del caso, taglia e misura;
  • se del caso, istruzioni particolari, pittogrammi, riferimenti a norme applicate, ecc..

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